Permessi Legge 104/92
Nota
Ministeriale - Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, Nota 20 febbraio 2009, n.13 prot. n. 25/I/0002602
“Art.
9 D.Lgs. n. 124/2004 - art. 33 comma 3, della L. n. 104/1992 -
permessi orari per accompagnamento a visite mediche o terapie di
soggetto disabile in situazione di gravità ricoverato in casa di
riposo.”
L'ANCI ha
proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa
Direzione sulla portata applicativa dell'articolo 33 comma 3, della
L. n. 104/1992 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di
soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già
ricoverato.
In particolare l'interpellante chiede di conoscere se
i permessi siano concedibili nel caso in cui la casa di riposo
ospitante non garantisca l'assistenza per le visite specialistiche e
terapie al di fuori della struttura e affidi nuovamente il disabile
alla responsabilità dei parenti per tutto il periodo di tempo in cui
lo stesso si trova all'esterno della casa di riposo.
Al riguardo,
acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle
Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.
La
norma di cui all'art.
33 comma 3, L. n. 104/1992 prevede per "la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di minore
con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine
entro il terzo grado", la possibilità di fruire di tre
giorni di permesso mensile "a condizione che la persona con
handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno".
Il dettato normativo sembra dunque precludere la concessione dei
permessi nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile da
assistere.
Il caso sottoposto all'esame di questa Direzione
riguarda, tuttavia, l'ipotesi in cui il ricovero venga interrotto per
garantire visite specialistiche o terapie da effettuarsi all'esterno
della casa di riposo ovvero, presso strutture adeguate all'assistenza
sanitaria o riabilitativa.
Tale ipotesi non può essere ricondotta
alla previsione di cui all'art 33 citato. La circostanza, infatti,
che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo
ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il
tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del
disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendone dunque
gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei
permessi.
A tal fine, evidentemente, l'interessato sarà comunque
tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla
struttura competente che attesti le visite o le terapie
effettuate.
Quanto alla possibilità di fruizione oraria dei tre
giorni interi di permesso di cui all'art. 33 comma 3, L. n. 104/1992,
si rinvia ai chiarimenti già forniti dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in merito alle novità introdotte dall'art.
71 del D.L. n. 112/2008 (conv. da L.
n. 133/2008). (1)
(1) I chiarimenti cui la presente Nota si riferisce sono contenuti nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale, 17 luglio 2008, n. 7 e nella Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento del Personale, 5 settembre 2008, n. 8